Agorà Giovani: “Crisi di identità tra social network e sessualità”

 

 

Fax – settimanale di attualità, politica, cultura e sport – 24 settembre 2011

 

 

Stasera l’Agorà dei Giovani su “Crisi d’identità, tra socialnetwork e sessualità”

Pubblicato Martedì, 27 Settembre 2011 17:31
Scritto da La Redazione

09-21-missione-giovani-smallNOCI (Bari) – Stasera alle 20.30 presso il chiostro di Santa Chiara si terrà l’Agorà de Giovani sul tema: Crisi d’identità, tra socialnetwork e sessualità.

Interverranno don Luigi Renna, Rettore Seminario Regionale Pugliese e docente di Teologia Morale presso Facoltà Teologica Pugliese e la Psicologa Lorita Tinelli. Moderatore Beppe Novembre.

 

Fonte: Noci24.it

Camera: indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale in Italia

Secondo tinelli, del Centro Studi Abusi Psicologici, in Italia opererebbero circa 500 sette pericolose   –Roma, 24 set – La Commissione Giustizia ha svolto numerose audizioni nel quadro della indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale di soggetti deboli, con particolare riguardo alle sette. Sono stati ascoltati Lorita Tinelli e Felice Scaringella del Centro studi abusi psicologici, Silvio Calzolari storico delle religioni e docente alla facoltà di teologia, Raffaella di Marzio del direttivo della Società italiana di psicologia delle religioni, Massimo Introvigne direttore del Centro Studi sulle nuove religioni.

Sono stati ampiamente sottolineati i danni rilevanti che possono derivare dall’adesione alle sette con non infrequenti casi di dissociazione mentale. La legislazione vigente – ha osservato Lorita Tinelli – non appare in grado di perseguire talune condotte che, per quanto pericolose, non si concretizzano in reati comuni. Attualmente sono circa 500 i gruppi, di varia natura, di carattere settario.

 

(fonte: ASCA)

http://www.buonanotizia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:camera-indagine-conoscitiva-sul-fenomeno-della-manipolazione-mentale-in-italia&catid=31:religione&Itemid=46

Psicologi o Abusologi?

SEGNALAZIONE

Carissimi colleghi,

mi è capitato di leggere stamattina il seguente articolo che si presenta come interrogazione parlamentare presentata contro  psicologi e psichiatri che si occupano nei tribunali di valutazione del danno di presunte vittime di pedofili. Colui che ha presentato l’interrogazione sostiene che tali figure professionali non solo non siano competenti per tale valutazione, ma aggiunge che  non siano capaci di apportare dati oggettivi, come farebbe invece la criminologia, ma solo dati interpretativi e quindi fallaci.

 

LINK ORIGINALE

http://www.abusologi.com/69

COMMENTO REDAZIONALE A CURA DELLE DR.SSE LORITA TINELLI E SIMONA RUFFINI

La segnalazione ricevuta ci dà la possibilità di chiarire alcuni punti estremamente importanti (dato soprattutto il campo di applicazione che è quello dell’abuso al minore) relativi a quello che è (o dovrebbe essere) il ruolo dell’esperto psicologo chiamato come consulente o perito. Nell’interrogazione parlamentare segnalata infatti riscontriamo alcune inesattezze proprio relativamente al ruolo delle figure professionali coinvolte e al loro delicatissimo compito.

La prima di queste gravi inesattezze è rappresentata, nell’interrogazione citata, dall’espressione “sempre più fatti di recente cronaca giudiziaria dimostrano come Giudici e pubblici Ministeri fanno sempre più affidamento alle opinioni, perizie e conclusioni di psicologi e psichiatri con l’assunto che grazie alla loro conoscenza sia possibile determinare la colpevolezza o l’innocenza di una persona”. Ci preme infatti precisare che la possibile dimostrazione di colpevolezza è affidata esclusivamente alle prove scaturite dall’attività di investigazione giudiziaria, non certo alle perizie. Inoltre va fatta una sostanziale distinzione tra perizia psichiatrica e perizia psicologica. La perizia psichiatrica infatti viene richiesta allo psichiatra (naturalmente) ed è utilizzata per dimostrare ad esempio una eventuale infermità o seminfermità di mente piuttosto che la compatibilità col sistema carcerario. La perizia psicologica invece non esiste affatto (sull’adulto) essendo espressamente vietata dall’articolo 220 del nostro codice di procedura penale: “Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche[1]”.

La perizia psicologica invocata nell’interrogazione dunque non può che essere quella richiesta nei casi di presunto abuso non per dimostrare la colpevolezza di chicchessia (non esiste un test di alcun tipo che potrebbe farlo) ma solo e soltanto per la valutazione dell’attendibilità del minore che racconta i fatti.

Questo punto va chiarito con forza poiché altrimenti si diffonderebbe una pericolosa credenza in qualche tipo di potere magico affidato agli psicologi che è ciò che trapela dalle giuste preoccupazioni espresse nell’interrogazione.

L’altra grave inesattezza riscontrata nell’interrogazione è rappresentata dalla seguente frase: “lo stesso sistema, cioè l’uso di perizie psicologiche e psichiatriche usate a quel che consta all’interpellante come uniche prove…”.  Pur accogliendo con molto interesse qualunque critica mossa nell’esclusivo interesse dei minori non possiamo trascurare gli errori sostanziali contenuti in questa interrogazione.  Secondo l’articolo 187 del nostro codice di procedura penale (che chi si occupa di psicologia giuridica e chi critica lo psicologo giuridico deve conoscere), la prova è l’insieme dei fatti che: “si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza [2]”. Le prove soprattutto si formano in dibattimento. Questo vuol dire nella pratica che tutto quanto raccolto nella fase di indagini deve essere “validato” in aula. La perizia (o sarebbe meglio definirla consulenza tecnica per non creare confusione con il lavoro dello psichiatra) è una cosa ancora a parte, non solo perché il giudice potrebbe teoricamente non tenerne conto (seppure nella pratica i consulenti vengono interpellati proprio per aiutare il giudice nel suo libero convincimento) ma soprattutto perché la consulenza non è una prova! Vero è senza dubbio che a volte la notorietà mediatica dei consulenti nominati dilaga a discapito della controparte, ma certamente la consulenza è un aiuto per il giudice, non certamente una prova della quale egli debba tener conto.

L’altro punto saliente dell’interrogazione riguarda la professionalità degli esperti chiamati in causa. Anche qui riscontriamo alcune generalizzazioni che nuocciono al discorso.  La frase in questione è la seguente: “mentre in Italia è chiaro a tutti che per opere d’ingegneria occorre l’ingegnere, non lo è, invece, per la criminologia; posto che ad occuparsi di crimini non è il criminologo clinico…ma lo psicologo, lo psichiatra, l’assistente sociale, eccetera”. Purtroppo a causa della sovraesposizione a telefilm di ogni sorta o a sedicenti criminologi che impazzano anche nel nostro paese,  occorre anche qui fare una chiara e netta distinzione tra le figure professionali chiamate in causa.  Lo psicologo non si occupa di crimini, si occupa di psicologia, lo psichiatra non si occupa di crimini ma di medicina, il sociologo potrebbe occuparsi di crimini nel caso in cui effettuasse un’analisi appunto sociologica del fenomeno ma non ci risulta che ad un sociologo venga affidata una consulenza tecnica attraverso la quale dimostrare l’attendibilità di un minore. Il criminologo di cosa si occupa? Ecco, forse questo è il nocciolo della questione. Su questo accogliamo in pieno la perplessità espressa nell’interrogazione, non certo riferita allo psicologo serio, esperto, preparato, ma verso tutte quelle figure ibride che hanno specializzazioni inesistenti o inutili. Questo perchè un criminologo (qualunque cosa voglia dire) non entra in tribunale a verificare l’attendibilità della testimonianza di un bambino se non è uno psicologo serio, preparato, formato. Dunque semmai l’attenzione andrebbe posta alle competenze dello psicologo specificamente formato in questo campo e in collaborazione con lo psichiatra, uniche figure deontologicamente e professionalmente preposte.  A tale proposito i suddetti hanno come guida delle linee emanate dai propri ordini di riferimento in materia, alle quali si appellano e che li indirizzano proprio nel delicatissimo campo dell’abuso al minore.  Più che invocare il criminologo (poiché a tutt’oggi tale figura non esiste nemmeno professionalmente) sarebbe meglio (per il minore stesso) verificare e rafforzare le competenze degli psicologi che già fanno, nella maggior parte dei casi egregiamente, tale lavoro. Perché nei casi di presunto abuso ai minori il consulente non si occupa del criminale o del crimine, ma della vittima. E lo psicologo (se preparato), così come lo psichiatra, sono sicuramente più che adeguati.

 

PARERE A CURA DEL PROF. SAVERIO ABRUZZESE

Premessa: tutte le indagini epidemiologiche hanno accertato che sul tema degli abusi sessuali c’è un’impressionante diffusione del fenomeno, una disarmante scarsità di denunce ed una sconfortante esiguità delle condanne.

Davanti ad un fenomeno così sommerso dobbiamo porci alcune inquietanti domande: di fronte alla necessità di alzare il tiro contro la violenza sui minori è più accettabile correre il rischio che un adulto innocente venga condannato o che un minore vittima non venga creduto? È una domanda scomoda, anche perché fa riferimento ad una logica guerrafondaia in cui si usa fare previsioni sulle vittime di un conflitto. Ma questo clima si avverte. Inutile soffermarci sul fatto che un innocente non dovrebbe essere condannato e che un minore non dovrebbe essere ritenuto a priori attendibile, ma la verità è che le armi a disposizione dell’imputato sono molte di più di quelle di una vittima bambino. È una lotta impari e noi abbiamo il dovere – o per lo meno dovremmo sentirlo – di aiutare e sostenere il più debole. Questo non significa perdere la neutralità o schierarsi. Ma sappiamo benissimo come le verità processuali siano più difficilmente dimostrabili delle verità cliniche. E vorrei anche uscire al più presto da questa logica militaresca, perché non è edificante parlare di una guerra di adulti contro bambini. Gli avvocati degli abusanti per contratto devono difendere i loro clienti, ma ci sarà un modo per farlo senza ritenere i bambini irrimediabilmente inattendibili, fantasiosi, bugiardi, etc.

Se continuiamo ancora a vivere in questo clima di contrapposizione fra operatori del diritto schierati dalla parte degli adulti e operatori psicosociali schierati dalla parte dei bambini non cresceremo. Né noi, né loro.

Probabilmente non abbiamo ancora metabolizzato la violenza e abbiamo qualche difficoltà a fondare la cultura dell’antiviolenza. Abbiamo bisogno di continuare a parlarne e confrontarci, per evitare di inciampare nella pietra dello scandalo.

Una certa cautela è necessaria, non lo metto in dubbio, in considerazione del fatto che c’è un aumento di false denunce e di strumentalizzazioni della violenza sessuale nei procedimenti di separazione, ma la cautela non deve trasformarsi in omertà.

Abbiamo acquisito che gli indicatori dell’abuso sono aspecifici, ma la contemporanea comparsa di più fattori dovrebbe insospettire: la distrazione a scuola, le difficoltà di apprendimento, l’isolamento, una condotta erotizzata precoce, segni fisici inequivocabili, comportamenti bizzarri, compiti in classe o letterine alle insegnanti, etc.

L’Unione delle Camere Penali, invocando i principi del giusto processo, insiste sulla necessità della videoregistrazione integrale delle dichiarazioni del minore fin dalle fasi iniziali dell’indagine e sulla opportunità dell’esame e controesame del minore, comunque tutelandolo, ma assicurando anche i diritti dell’imputato. La verità è che non si tutela un minore costringendolo a ripetere la stessa storia, a rivivere il trauma subito. Una bambina costretta a ripetere sempre la stessa storia può iniziare a dubitare di non essere creduta e quindi rifiutarsi di parlare. Gli avvocati non aspettano altro. Ma questa non è una ritrattazione. È un’ulteriore forma di violenza sulla vittima.

La quale deve anche subire i tempi del processo, in cui si garantiscono i diritti dell’imputato, ma non alla stesso modo quelli della vittima. Più volte mi è capitato di attendere che il procedimento penale a carico dell’abusante si definisse per poter ascoltare il minore in merito ad interventi civili di protezione e tutela.

L’AIMMF (Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia), in un documento [3] datato 8/3/2008, ha riaffermato decisamente che “gli interventi di cura, psicologici ed educativi, non possono essere né rinviati né subordinati in relazione ai tempi del processo penale, ad esigenze di segretezza e alle garanzie dell’indagato o imputato già previste dalla legge; curare un bambino che sta male non può mai ledere diritti altrui”.

In merito all’audizione protetta del minore, lo stesso documento afferma che “l’ascolto del minore vittima in ogni sede, compresa quella giudiziaria, non può che essere condotto con modalità empatiche adeguate alle sue modalità espressive e di verbalizzazione; egli va ascoltato tenendo conto delle sue possibilità e capacità di racconto. Il documento fa anche riferimento alla necessità che il minore-vittima sia sempre seguito nei percorsi giudiziari civile e penale da un’unica figura di accompagnamento nella persona del curatore speciale “che non lo lasci solo; lo informi, lo conduca e accompagni al processo, gli nomini se del caso un difensore specializzato” ed infine auspica che i magistrati che si occupano di questa materia siano adeguatamente preparati e formati.

In definitiva abbiamo da un lato alcuni professionisti seriamente interessati alla tutela del minore, decisamente impegnati nell’impedire alla vittima una vittimizzazione secondaria, che è quella degli ascolti ripetuti e della violenza della macchina giudiziaria; ci sono poi altri professionisti che utilizzano i loro saperi per mettere in dubbio la credibilità di una bambina abusata, spiegando ai magistrati che le risposte date ad un test proiettivo non costituiscono una prova, anche perché sono confutabili. In questa polemica fra specialisti delle scienze umane si inseriscono volentieri gli avvocati; per il momento ci sono i penalisti che hanno tutto l’interesse nell’invalidare le dichiarazioni di un minore vittima, ma è prevedibile che fra un po’ anche i curatori speciali faranno sentire la loro voce per schierarsi, presumibilmente, dalla parte del minore vittima e testimone.

Non vorrei correre il rischio di apparire fazioso. Mi sembra inevitabile che gli avvocati difendano il loro cliente, ma non si può dire che questa diritto alla difesa si fondi sull’interesse del minore. Il giusto processo non può trasformarsi in un’altra violenza sui minori.

E non trascuriamo – infine – un altro conflitto spesso presente sui nostri giornali: la destra chiede pene più severe, ronde cittadine, maggiore sicurezza, etc.; la sinistra chiede una maggiore attenzione all’educazione all’affettività, una maggiore prevenzione, la rieducazione del reo. Le richieste non sono incompatibili, al contrario “devono” diventare compatibili. La sicurezza dei cittadini e dei bambini in particolare, non può essere oggetto di polemiche. È impensabile che la destra risulti più attenta ai bisogni del cittadino, mentre le sinistra a quelli dei delinquenti. Non ha senso. Sono molto preoccupato che l’attività delle ronde per strada possano trasformarsi in giustizia privata. Sono stufo di questa abitudine, tutta italiana, di polarizzare il dibattito sui temi dell’antiviolenza.

Alcuni operatori psicosociali si impegnano nel dimostrare che un minore è inattendibile, altri prendono per oro colato tutto quello che esce dalla bocca di un bambino. Alcuni vorrebbero l’inasprimento delle pene e la giustizia fai da te, altri sostengono che solo con un trattamento sull’abusante si evitano i rischi della recidiva.

Perché non diciamo semplicemente che il bambino va ascoltato con molta attenzione, non dando per scontato che dica la verità, ma senza accanirci nel dimostrare in mala fede la sua inattendibilità. Una maggiore severità nel punire questi reati è condivisibile, ma evitando la giustizia privata ed i linciaggi, che per la verità, in questi ultimi tempi, diventano sempre più frequenti. L’antiviolenza è e deve essere soprattutto una prova di civiltà.

Non mi sembra il caso di litigare anche su questo. Non si può litigare sull’antiviolenza. È un controsenso.

Un discorso a parte è quello che riguarda i presunti abusi successivi alla separazione dei genitori. In questo caso la responsabilità del genitore affidatario che denuncia l’abuso è innegabile. Perché se il bambino non ha subito violenza sessuale dal genitore non affidatario allora è stato vittima di una violenza psicologica da parte del genitore affidatario. Delle due, una. Instillare in un bambino il dubbio che il padre abbia fatto violenza su di lui significa inevitabilmente comprometterne lo sviluppo affettivo.

Qual è il confine fra i dubbi di una madre e la sua mala fede? I sospetti su un padre che si occupa dell’igiene intima di una figlia sono tali da poter giustificare una denuncia? Sorge il dubbio che in una separazione conflittuale quei sospetti siano funzionali alla eliminazione della figura paterna dalla vita della figlia. Questa eliminazione si consuma sia nel caso che l’abuso ci sia  stato, sia nel caso che non ci sia stato, perché il rapporto di quel padre con la figlia è già inquinato dal sospetto materno.

La violenza sessuale sui minori è caratterizzata dal fatto che il bambino non ha gli strumenti cognitivi ed affettivi per percepire la violenza, almeno in un primo momento. La confusione dei linguaggi rende indecifrabile l’esperienza traumatica; ma nei casi di false denunce da parte di genitori separati è come se tutto fosse svelato prima del tempo, costringendo il bambino a riferire e a fare proprie cose che non avrebbe mai sospettato. “Come ti tocca papà?”, “Dove di tocca?”. Il tarlo del dubbio è instillato.

Sul versante opposto ci sono genitori che ritengono i figli troppo piccoli per capire. Di fronte alla violenza assistita spesso si adduce questo tipo di giustificazione: “Non pensavamo che capisse quello che stava succedendo, è troppo piccolo …”, “Chi avrebbe mai immaginato…”

Lo stesso pretesto viene utilizzato nei casi di corruzione di minorenne, quando il bambino assiste ad atti sessuali dei genitori; anche in questo caso il bambino è troppo piccolo per capire.

Insomma, ci sono casi in cui il bambino è troppo piccolo per capire, ed altri in cui è abbastanza grande non solo per capire, ma anche di riferire nel processo.

La capacità di un bambino di capire e riferire dipende dall’obiettivo che vuole raggiungere il genitore: screditare l’ex coniuge o coprirlo. Nel primo caso il bambino viene invitato a riferire, nel secondo a tacere. Nel primo caso a riferire quello che non è successo. Nel secondo a tacere quello che è successo.

Segnaliamo subito un problema: interesse della giustizia è scoprire la verità, l’interesse del minore consiste nel tutelarlo. Non sempre questi due interessi sono compatibili. Spesso accade che il prevalere dell’uno comprometta l’altro. Compito degli operatori dell’antiviolenza è quello di rendere questi due interessi il più possibile compatibili, se non addirittura sovrapponibili.

Un ascolto protetto condotto male può trasformarsi in un’incomprensibile violenza sul minore abusato, ma se fatto bene, ha un effetto catartico, aiuta il processo di svelamento, non costituisce un ulteriore trauma.

Il bambino nel processo è un argomento molto delicato e ricco di implicazioni metodologiche che vanno approfondite. Siamo tutti d’accordo sul fatto che le capacità empatiche di chi ascolta favorisca l’ascolto del minore, ma c’è il rischio che proprio questa empatia si traduca in una sorta di alleanza fra ascoltatore ed ascoltato, che induca quest’ultimo a compiacere il primo. C’è il rischio, insomma, che la capacità empatica si trasformi da risorsa in limite nella misura in cui invece di ottenere la verità suggerisce le risposte. Dietro questo dubbio si cela un’altra domanda inquietante: stiamo disquisendo sulla inattendibilità del bambino o dell’impreparazione di chi ascolta o peggio della sua mala fede? Utilizzare la capacità empatica per suggerire le risposte attiene alla inadeguatezza di chi ascolta, non all’inattendibilità del minore. E non dimentichiamo che convincere un bambino a riferire quello che non è gli è successo significa comunque fargli violenza perché il suo rapporto con il genitore accusato ingiustamente è definitivamente compromesso. Ma anche costringerlo a ritrattare una violenza subita costituisce un’ulteriore forma – la peggiore – di violenza sulla vittima.

Se sussiste il rischio che il bambino testimone compiaccia l’intervistatore empatico, significa che dobbiamo rinunciare all’empatia e scegliere una modalità d’ascolto più fredda e neutrale? Essere neutrale significa essere freddi? Perché la neutralità deve essere associata alla freddezza? Si può essere neutrali e caldi? O se si è caldi si suggeriscono le risposte?

Queste domande non mi piacciono, perché mettono al primo posto un presunto interesse della giustizia su quello del minore abusato. Mettere a proprio agio un bambino non può costituire un ostacolo al corso della giustizia, né tanto meno è ammissibile che un procedimento penale a carico di un abusante prenda il sopravvento sui provvedimenti cautelari in favore di un minore. Eppure mi è successo che per espletare una consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale per i minorenni ho dovuto aspettare per più di un anno che si concludessero le indagini disposte dal PM sui presunti abusanti.

Ma torniamo al bambino testimone.

Fra domande suggestive e risposte indotte, falsi ricordi, assecondamenti e confabulazione la testimonianza del minore diventa uno dei temi più scottanti e affascinanti della psicologia giuridica.

Ricordiamo che la capacità “fisica e mentale” a testimoniare può costituire il quesito di una consulenza tecnica, mentre l’attendibilità dovrebbe essere una valutazione del magistrato.

Pertanto idoneità a testimoniare e attendibilità non rappresentano la stessa capacità. Essere in grado di riferire l’accaduto non significa che si riferisca la verità. Le categorie della competenza, della credibilità e dell’accuratezza del ricordo sono elementi che contribuiscono a stabilire il contenuto di un ricordo, ma come si può tenere così rigorosamente separati la verità processuale dal ricordo dell’evento traumatico? L’elemento processuale dal dato clinico? Un minore abusato avrà pure il diritto di rimuovere il trauma, ma questa non è ritrattazione. Rimozione o ritrattazione? Sarebbe un bel quesito, in cui il perito dovrebbe attribuire ad un processo psicologico un significato giuridico.

I bambini – comunque – sono più attendibili di quello che alcuni difensori vorrebbero far credere. Abbiamo detto che la valutazione dell’attendibilità non dovrebbe essere un accertamento tecnico. Ma c’è un modo per aggirare l’ostacolo: una consulenza sulla coerenza interna di quanto dichiarato dal minore è un modo molto elegante per far coincidere capacità a testimoniare, valutata dal perito ad attendibilità, che dovrebbe essere valutata dal magistrato.

Non è facile districarsi in questi concetti al confine fra il diritto e la psicologia, non lo è mai stato, ma dobbiamo avere il coraggio di ammettere che quello che il bambino rivela dipende sia dal gioco delle proiezioni del bambino in chi ascolta, ma anche di quest’ultimo nei confronti del bambino e del suo abusante. L’esperto costruisce insieme al bambino la verità processuale e pertanto è necessaria la sua totale buona fede. In questo senso va interpretata la sua neutralità: la capacità di non farsi condizionare dalle indagini svolte e dalle aspettative di magistrati e avvocati, ma di concentrarsi solo sul mondo del bambino.

Non è affatto facile, soprattutto quando la vittima è un disabile. Il bambino disabile più facilmente diventa vittima dell’abusante, ha quasi il doppio di probabilità di diventare vittima rispetto ai bambini senza disabilità. L’abusante sa scegliere le sue vittime. Ma questo rende ancora più complesso il problema processuale dell’attendibilità e della capacità a testimoniare. Un altro vantaggio per l’abusante.

Compito dell’operatore dell’antiviolenza pertanto è quello di facilitare la testimonianza delle vittime. In altri termini, il modo migliore per combattere la violenza è quella di rendere attendibili e capaci di testimoniare le vittime, sia i minori sia i disabili.

Non dobbiamo porci il problema se i minori siano o non siano attendibili e capaci di testimoniare, ma come renderli attendibili e capaci.

Non dobbiamo farci tentare dalla tentazione verificazionista, cioè di confermare l’ipotesi iniziale del presunto abuso, compiacendo il minore e facendo in modo che lo stesso minore compiaccia il suo intervistatore; ma dobbiamo stare attenti anche alla tentazione falsificazionista, mettendo in difficoltà il minore testimone, per mettere alla prova la sua capacità di testimoniare; anche questa  è un’ulteriore forma di violenza. Il minore non è un’ipotesi da falsificare per verificare la sua attendibilità. Dovremmo stare lontani dalla compiacenza del verificazionismo e dal sadismo del falsificazionismo. Mi viene il dubbio che il conflitto di fondo fra verità processuale ed interesse del minore è viziata dall’inveterata abitudine di confondere la verità processuale con la tutela dell’imputato. D’accordo sul garantismo, ma anche la tutela del minore va garantita. Non anche, soprattutto.

[1] http://www.altalex.com/index.php?idnot=36786

[2] http://www.altalex.com/index.php?idnot=36785

[3] Il documento è pubblicato in Minorigiustizia, n2/2008, pag. 333

 

Fonte: Osservatorio Psicologia nei Media

SOCIALE/CAMERA: IN ITALIA OPERANO CIRCA 500 SETTE PERICOLOSE

(ASCA) – Roma, 24 set – La Commissione Giustizia ha svolto numerose audizioni nel quadro della indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale di soggetti deboli, con particolare riguardo alle sette. Sono stati ascoltati Lorita Tinelli e Felice Scaringella del Centro studi abusi psicologici, Silvio Calzolari storico delle religioni e docente alla facolta’di teologia, Raffaella di Marzio del direttivo della Societa’ italiana di psicologia delle religioni, Massimo Introvigne direttore del Centro Studi sulle nuove religioni. Sono stati ampiamente sottolineati i danni rilevanti che possono derivare dall’adesione alle sette con non infrequenti casi di dissociazione mentale. La legislazione vigente – ha osservato Lorita Tinelli – non appare in grado di perseguire talune condotte che, per quanto pericolose, non si concretizzano in reati comuni. Attualmente sono circa 500 i gruppi, di varia natura, di carattere settario.

Fonte: Asca.it

Audizione al Senato 21 settembre 2011

Legislatura 16º – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 252 del 21/09/2011

PROCEDURE INFORMATIVEIndagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette”: audizione di esperti in materia.

 

Il presidente CENTARO introduce le audizioni odierne dando conto brevemente delle questioni oggetto dell’indagine conoscitiva.

 

La dottoressa TINELLI illustra preliminarmente alla Commissione la propria attività di psicologa svolta a sostegno di coloro che desiderano sottrarsi a realtà settarie. Sottolinea quindi come le sette maggiormente distruttive e pericolose sono proprio quelle che fanno uso di tecniche comunicative mediate dal marketing o dalla psicologia e che sono in grado di determinare la quiescenza dei neofiti. Nella prassi molto spesso il neofita si avvicina alla setta senza conoscerne le reali finalità. Esse infatti assumono talvolta la natura di associazioni di tipo culturale, celando gli obiettivi concreti. I danni che l’adesione a tali sette distruttive può determinare sono rilevanti sul piano psicologico: non sono infrequenti problemi di dissociazione mentale, stati che permangono anche dopo che l’adepto è fuoriuscito dalla realtà della setta. Nell’immediato il soggetto che aderisce alla setta tende a sottrarsi al proprio contesto sociale recidendo anche i rapporti familiari più stretti. Alla propria vita sono sostituite unicamente le attività suggerite dalla setta. La legislazione vigente non appare in grado di perseguire talune condotte che per quanto pericolose, non si concretizzano in reati comuni. Segnala quindi una recente sentenza in merito ai reati commessi dall’Associazione The Sacred path di Bari del tribunale ordinario di Milano per un fatto di reato sessuale. Nella ricostruzione del fatto il magistrato si sofferma a descrivere quello che è il contesto nel quale tali reati si sono perpetrati.

 

Il dottor SCARINGELLA fa presente che la propria attività accademica si è concentrata nello studio dell’incidenza della sintomatologia dissociativa nell’ambito dei fenomeni settari. Al riguardo, sottolinea le evidenti difficoltà incontrate nel tentativo di pervenire alla individuazione di indicatori tali da distinguere la persuasione legittima da una socialmente pericolosa. Per quanto concerne la sintomatologia dissociativa la scienza psicologica si sta interrogando sul carattere preesistente o post traumatico di essa.

 

La senatrice ALLEGRINI (PdL), dopo aver chiesto ulteriori ragguagli circa il caso giudiziario citato chiede chiarimenti in ordine alle modalità attraverso le quali i soggetti che intendono uscire dalla sette si rivolgono alle associazioni a sostegno delle vittime di comunità settarie. Domanda poi se possa essere  individuato il confine fra la persuasione socialmente accettabile e condotte di manipolazione mentale. Nella configurazione del reato di manipolazione mentale chiede se sia necessario anche che il legislatore tenga conto di un’eventuale valutazione sulla condizione psicologica del soggetto ed in particolare su alcuni indici di vulnerabilità, analogamente a quanto si verifica nel reato di stalking, laddove viene in rilievo lo stato di ansia generato dalla vittima. Per quanto riguarda poi i soggetti manipolatori chiede se tale condotta possa essere perpetrata anche da un singolo individuo. Conclude chiedendo se nelle sette più pericolose sia prevalente la connotazione religiosa o se esse assumono la natura di associazioni che perseguono attività in apparenza innocue.

 

La dottoressa TINELLI osserva preliminarmente come la propria Associazione si occupi per lo più di casi eclatanti i quali vedono talvolta anche il suicidio degli adepti. Le richieste di intervento inoltrate anche per le vie brevi sono avanzate spesse volte da familiari dell’adepto, i quali constatano impotentemente l’allontanamento del proprio congiunto. Sulla distinzione fra persuasione socialmente accettabile e condotte manipolatorie esistono numerosi studi in particolare nel mondo statunitense. Tali studi si sono concentrati anche sui danni che tali esperienze di adesione settaria possono comportare, nonché sugli indici di tale manipolazione. In particolare nell’adepto si registra fra le altre un cambiamento nello stile di vita e addirittura nel linguaggio. Ciò rende oltremodo difficile l’uscita dell’adepto dalla setta. E’ indubbio che il legislatore debba tenere conto dell’elemento psicologico della vittima, il plagio infatti non può configurarsi come una realtà statica ed univoca. La dipendenza relazionale può anche determinarsi al di fuori di una realtà di gruppo interessando quindi anche due soli soggetti.

 

Il senatore PERDUCA (PD) chiede se le conseguenze negative alle quali va incontro colui che decide di sottrarsi alla setta di appartenenza possano essere utilizzate dalla setta stessa come strumenti di ulteriore pressione nei confronti dei membri.

 

La dottoressa TINELLI sottolinea come nei confronti di coloro che decidono di uscire da una setta venga attuata una politica di emarginazione  da parte della comunità. Dopo aver dato conto della drammatica situazione di coloro che nascono da soggetti aderenti ad una setta, si sofferma sulle difficoltà connesse alla ricostruzione della propria personalità. La pressione esercitata nei confronti di coloro che si sottraggono alle sette è spesso estesa anche a coloro che operano a sostegno di tali vittime.

 

Il presidente CENTARO chiede che sia fornita una quantificazione del numero di gruppi di carattere settario ed in particolare di quelli maggiormente distruttivi e quindi pericolosi. Si domanda poi se vi sia una diversa articolazione territoriale delle sette stesse. Conclude chiedendo quali siano le tipologie prevalenti nei gruppi settari.

 

La dottoressa TINELLI fa presente che una completa statistica sul fenomeno delle sette non è disponibile. L’ultimo studio svolto dal Ministero degli interni risale al 1998. Allora il numero di gruppi pericolosi risultava ampiamente circoscritto. Attualmente sono circa 500, di varia natura, i gruppi di carattere settario. Solo alcuni palesano il proprio carattere religioso. Numerosi e particolarmente pericolosi sono i gruppi del potenziale umano i quali, avvalendosi di tecniche di manipolazione mentale mediate dal marketing e dalla psicologia, condizionano la vita dei propri adepti. L’originaria differenziazione geografica delle tipologie di sette, al nord gruppi più tecnologizzati ed al sud sette maggiormente ancorate a figure di santoni o maghi, può considerarsi oggi superata. Attualmente gruppi del potenziale umano sono diffuse uniformemente su tutto il territorio nazionale.

 

Il presidente CENTARO chiede quindi al dottor Calzolari una valutazione in ordine al disegno di legge n. 569.

 

Il professor CALZOLARI, nel consegnare una nota scritta, manifesta la propria contrarietà al disegno di legge. Il reato di manipolazione mentale ricalca anche i vizi che hanno condotto la Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità del plagio. La sentenza n. 96 del 1981 fu emanata a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice istruttore di Roma nel procedimento penale a carico di un sacerdote del movimento carismatico Redentor hominis, don Grasso, accusato da alcuni genitori di aver plagiato i figli minorenni. Se la scure della Corte costituzionale riuscì a sottrarre il sacerdote ad un processo ingiusto altrettanto non accadde nel 1964 ad Aldo Braibanti, questi accusato di aver indotto due giovani ad intrattenere con lui una relazione omosessuale, attraverso il fascino delle sue idee artistiche e filosofiche fu condannato per plagio. Tale processo il cui carattere marcatamente ideologico appare innegabile fu possibile solo in ragione dell’esistenza del reato di cui all’articolo 603. Le ragioni che portarono i giudici della Consulta a dichiarare l’illegittimità del plagio militano ancor oggi contro l’introduzione del reato di manipolazione. A ben vedere la scienza neurologica non ha acquisito in questi anni conoscenze tali da distinguere la manipolazione mentale dalla mera suggestione. La legislazione penale vigente poi già presenta strumenti in grado di reprimere i fenomeni criminogeni che alla realtà settaria talvolta si ricollegano. Molto spesso infatti si tenta di attribuire a reati comuni una giustificazione ideologica. Ciò si è verificato ad esempio nel caso delle “bestie di satana”. La propria contrarietà al reato di manipolazione mentale deve ascriversi anche alla difficoltà di distinguere tale fattispecie dalla mera suggestione. Appare evidente il rischio di perseguire anche uomini di fede, tenuto conto che in ogni credenza religiosa vi è un elemento di suggestione. A ben  vedere le potenzialità liberticide di tale reato appaiono evidenti in alcune realtà europee, quali la Francia ed il Belgio, dove fra le sette considerate pericolose viene annoverata anche la Comunità di S. Egidio. Si domanda poi a chi competa e sulla base di quali criteri la definizione e l’individuazione di eventuali elenchi di sette pericolose. A suo parere è preferibile una situazione di anomia legislativa piuttosto che l’introduzione di un reato così generico.

 

La relatrice ALLEGRINI (PdL) ritiene che per quanto difficile sia comunque possibile una distinzione fra condotte manipolatorie e mera suggestione. Non in tutti i casi la fascinazione conduce a comportamenti autolesionistici o comunque lesivi per la persona. Per quanto concerne poi la predisposizione di elenchi il disegno di legge non sembra prevederne esplicitamente.

 

Il professor CALZOLARI ribadisce come la distinzione fra soggezione e mera suggestione sia per la scienza neurologica ancora difficile da definire. A ben vedere infatti risulta difficile non ascrivere a condotte manipolatorie e potenzialmente lesive della sopravvivenza individuale, l’attività pregevole di sostegno ed assistenza ai lebbrosi svolta da madre Teresa di Calcutta. La vocazione religiosa è a suo parere anch’essa manifestazione di una fascinazione irrazionale.

 

Il senatore CASSON (PD) ritiene che il disegno di legge in esame non risolva i profili di incostituzionalità palesati dalla Consulta con riguardo alla condotta del reato di plagio. Chiede quindi che sia chiarito se sia possibile in qualche modo comprendere che cosa si debba intendere per tecniche di condizionamento della personalità, ovvero quali siano i mezzi materiali o psicologici in grado di generare suggestione.

 

Il professor CALZOLARI concorda con i rilievi critici formulati dal senatore Casson circa la genericità della fattispecie del reato di manipolazione mentale. Il fatto che esistano attività umane potenzialmente autocondizionanti è innegabile anche se diventa difficile individuarne. Non tutti i gruppi di potenziamento umano plagiano i propri adepti. Molto spesso coloro che denunciano le sette sono proprio gli adepti più insoddisfatti ovvero quelli che cercano nella condanna della setta un manto psicologico a copertura di condotte criminogene. A ciò si aggiunga, ma anche su questo soccorre la legislazione penale vigente, il fatto che molto spesso le condotte criminogene sono poste in essere anche sotto l’uso di sostanze stupefacenti.

 

Il senatore CASSON (PD) nel sottolineare come il reato di manipolazione mentale sia un reato di pericolo, si domanda se sia possibile determinare lo stato di soggezione.

 

Il professor CALZOLARI critica in particolare l’avverbio “grandemente” con il quale si qualifica la limitazione della libertà di autodeterminazione. Non si comprende infatti secondo quali parametri debba essere valutata tale condizione. E’ indubbio che l’attività di San Francesco prima e di madre Teresa poi non potrebbero configurarsi come condotte manipolatorie.

 

La dottoressa DI MARZIO fa presente come nel corso della sua esperienza professionale ella si sia trovata più volte di fronte alla richiesta, proveniente soprattutto da genitori e famiglie di adepti di gruppi a connotazione religiosa, di un intervento legislativo che individuasse la cosiddetta manipolazione mentale come fattispecie penalmente sanzionabile; in realtà, il tentativo di elaborare una definizione scientifica della manipolazione mentale, compiuto sulla base di analoghe sollecitazioni negli Stati Uniti nel corso degli anni ’90, si concluse con il riconoscimento da parte dell’APA, la più importante associazione americana di psichiatria clinica, della sostanziale impossibilità di definire tale comportamento.

Beninteso, esistono, e rientrano nella comune esperienza, fenomeni di persuasione coercitiva, che però proprio per la loro diffusione nell’esperienza umana e nei meccanismi delle relazioni fra le persone non possono certamente costituire la base di una fattispecie incriminatrice.

La dottoressa osserva fra l’altro come nella sua esperienza professionale ella abbia potuto osservare come di solito i problemi relazionali che le famiglie degli adepti considerano determinati da manipolazioni mentali compiute dal gruppo religioso, sono di solito preesistenti, e che la stessa definizione dei comportamenti dai quali si desumerebbe che il figlio o il parente è stato vittima di manipolazioni mentali, dipende dalla percezione soggettiva dei genitori o di altri componenti della famiglia: ad esempio, molte delle richieste di aiuto che ella ha ricevuto sono venute da parte di genitori che non accettano che la figlia, con un radicale cambiamento rispetto alle scelte di vita fino a quel momento perseguite, decida di farsi monaca di clausura, o da parte di genitori i cui figli hanno aderito all’Opus Dei o al movimento neocatecumenale,  accettandone le regole di vita.

Ovviamente, il rifiuto di introdurre nel diritto penale italiano il reato di manipolazione mentale non significa che non si riconosca come dalla percezione coercitiva praticata nell’ambito di gruppi e movimenti a carattere religioso o comunque esoterico non derivino frequenti comportamenti criminali; tuttavia, si tratta di condotte già adesso previste come singole fattispecie di reato e quindi già adesso perseguibili.

 

Il professor INTROVIGNE fa in primo luogo presente che, oltre ad essere direttore del CESNUR e all’aver svolto una lunga attività scientifica nel campo delle nuove religioni, è consulente del gruppo di lavoro dell’OSCE contro il razzismo e la discriminazione religiosa, che nello scorso mese di maggio, in un rapporto sull’Italia, ha espresso un’opinione fortemente critica sul disegno di legge in esame; tuttavia, egli interviene a questa audizione a titolo personale e non in rappresentanza dell’OSCE.

In ogni caso, egli esprime una valutazione decisamente contraria all’introduzione nel nostro ordinamento del reato di manipolazione mentale e ciò sulla base di due argomentazioni che possono apparire a prima vista in contraddizione fra loro: in primo luogo, infatti, l’introduzione di questo reato rischia di risultare inefficace. In proposito egli osserva che negli ultimi anni una disciplina analoga a quella che si vuole introdurre con il disegno di legge in titolo è stata approvata in due Paesi europei, e cioè dalla Spagna nel 1994 e dalla Francia nel 2001. In pratica, fino ad oggi in Spagna non è stata pronunciata una sola condanna per tale reato, mentre in Francia sono state pronunciate pochissime condanne nei confronti però di gruppi assolutamente marginali e che non erano certo le sette considerate più “pericolose”, in riferimento alla cui azione era stata immaginata la legge.

Questa difficoltà applicativa deriva in realtà dalla vaghezza della fattispecie incriminatrice, e cioè la manipolazione mentale, una nozione che compare in psicologia per la prima volta nelle riflessioni di psicologi tedeschi di orientamento marxista, come Wilhelm Reich, di fronte al fenomeno per loro apparentemente incomprensibile dell’adesione non solo di borghesi ma anche di operai al nascente movimento nazionalsocialista, un’adesione che confliggendo platealmente con la teoria della coscienza di classe sembrava poter essere spiegata solo in termini di manipolazione mentale.

Questo concetto fu ampiamente sviluppato e perfezionato nel corso della guerra fredda, dove nell’ambito degli psicologi che collaboravano con la CIA si teorizzò che il comunismo fosse un’ideologia troppo assurda perché qualcuno potesse seguirla liberamente, senza essere stato vittima di manipolazioni mentali che si supponeva che in Russia e in Cina fossero state portate ad elevata perfezione tecnica; è proprio in tale ambito che l’agente della CIA Edward Hunter coniò la fortunata espressione “lavaggio del cervello”.

Successivamente, la stessa argomentazione della “evidente assurdità” fu adottata per spiegare in termini di manipolazione mentale il persistere delle credenze religiose nel mondo moderno, dapprima da parte dello psichiatra britannico William Sargant nei confronti del cattolicesimo e del protestantesimo fondamentalista e più tardi, di fronte all’evidente impossibilità di teorizzare l’esistenza di tecniche di manipolazione mentale che riguardavano la maggioranza dei cittadini, nei confronti, in particolare negli studi di Margaret Singer, delle cosiddette “sette”, vale a dire delle religioni a carattere nuovo e marginale.

E’ evidente l’autoreferenzialità e la circolarità di un ragionamento che fa dipendere dalla valutazione dell’osservatore sulla plausibilità delle singole concezioni politiche, sociali o religiose l’inferenza che esse possano essere inculcate esclusivamente per via di manipolazione mentale.

Ne consegue una vaghezza e un’indeterminatezza della fattispecie incriminatrice che, come appunto dimostra l’esperienza spagnola e francese, consente a qualunque imputato che abbia una buona difesa tecnica e che possa esibire periti di parte preparati di garantirsi l’assoluzione.

La seconda ragione, apparentemente opposta, per cui appare inopportuna l’introduzione della nuova figura di reato, è la sua pericolosità. Infatti, se è vero che molto difficilmente si possono ottenere condanne per questo capo di imputazione, è anche vero – e i pochi casi francesi lo dimostrano – che sono proprio i soggetti marginali e meno forti economicamente che corrono il rischio, magari per una difesa insufficiente, di vedersi condannati per una fattispecie che potenzialmente può essere usata per colpire modi di pensare non conformisti.

L’oratore si dichiara consapevole del fatto che l’intento di questo disegno di legge è quello di assicurare un più efficace quadro normativo per la prevenzione di reati che spesso maturano nell’ambito dei fenomeni neoreligiosi; tuttavia, appare assolutamente improprio contenere questi comportamenti devianti, che quando avvengono integrano fattispecie di reato già esistenti nel nostro codice, perseguendo comportamenti difficili da definire e dimostrare, in base ad accuse che si fondano spesso essenzialmente sul malanimo e sul bisogno di giustificare i propri fallimenti di una parte degli ex adepti.

Il professor Introvigne conclude ricordando come in questo campo l’Italia, con la sentenza della Corte costituzionale del 1981 – sentenza fra l’altro che, al contrario di quanto viene spesso ricordato, non si riferiva al caso Braibanti, certamente il primo che coinvolse l’opinione pubblica in un dibattito sul reato di plagio, ma al caso del sacerdote carismatico padre Emilio Grasso – abrogò l’articolo 603 del codice penale per contrasto con gli articoli 21 e 25 della Costituzione. Con tale sentenza, il giudice delle leggi non invitò il Parlamento a formulare in maniera più aderente al dettato costituzionale la fattispecie incriminatrice, ma ritenne che la fattispecie stessa non fosse accoglibile nel nostro ordinamento in quanto non configurabile se non come un indeterminato e vago reato di pericolo, essendo invece già puntualmente descritte e sanzionate le eventuali fattispecie di danno che, in ipotesi, si sarebbero potute determinare, e che pertanto il plagio si sostanziava come una sorta di reato immaginario utilizzato per perseguire idee e comportamenti impopolari o sgraditi.

 

Il senatore MUGNAI (PdL), nel ringraziare la dottoressa Di Marzio e il professor Introvigne per le loro considerazioni ampiamente condivisibili, come pure quelle già svolte dal professor Calzolari, osserva però che la legislazione vigente lascia un cono d’ombra nel quale, in assenza di fattispecie sanzionate penalmente, alcuni soggetti deboli possono rimanere privi di protezione. Egli chiede quindi agli auditi se non pensino che i problemi da essi sollevati possano essere risolti attraverso una formulazione del reato di manipolazione mentale più puntuale rispetto a quella proposta dal disegno di legge n. 569, nel senso di non configurarlo come un mero reato di pericolo, ma collegare la manipolazione mentale alla sussistenza di fatti o comportamenti dannosi per il soggetto passivo che si siano effettivamente prodotti, quali il rifiuto di seguire cure mediche indispensabili o la cessione in pura perdita di una parte rilevante delle proprie risorse economiche e patrimoniali.

 

Il senatore PERDUCA (PD), nell’apprezzare e condividere le considerazioni svolte dagli auditi, chiede quale sia attualmente lo stato delle indagini delle neuroscienze sull’esistenza effettiva di meccanismi che possono integrare fenomeni di manipolazione mentale.

 

Anche il senatore CASSON (PD) chiede agli auditi se ritengano che vi siano spazi per una definizione più puntuale della fattispecie incriminatrice, per quanto anch’egli convenga sul fatto che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1981, si debba ritenere che non vi siano allo stato vuoti legislativi da riempire.

 

Il professor INTROVIGNE si sofferma in primo luogo, rispondendo alla domanda del senatore Perduca, sullo stato della ricerca neuroscientifica, osservando che la problematica della manipolazione mentale non possa essere liquidata come ciarpame pseudoscientifico, in particolare gli studi di Lifton e Schein hanno messo in luce l’esistenza di un ampio campo di studio in gran parte tuttora inesplorato sui meccanismi della persuasione e del condizionamento, anche se da questi studi stessi vengono decise indicazioni circa la pericolosità di introdurre fattispecie incriminatici attesa la complessa e sfuggente definizione dei vari gradi e dei vari modi con cui si manifestano questi meccanismi nelle più varie manifestazioni della vita associata.

Per quanto riguarda invece le questioni poste dai senatori Mugnai e Casson, il professor Introvigne fa presente come appaia di tutta evidenza che – al di là di fenomeni come quelli dei kamikaze islamici indicati nella relazione del disegno di legge ad adiuvandum e che evidentemente afferiscono a problematiche ben diverse – il “bersaglio” del disegno di legge siano in realtà fenomeni a carattere magico o parareligioso in cui soggetti più o meno deboli vengono indotti a pagare somme esorbitanti per ottenere presunti vantaggi, o a cedere parti rilevanti del loro patrimonio alla comunità; orbene, come dimostrano i notissimi casi di Mamma Ebe e di Vanna Marchi, la legislazione vigente ha ampiamente consentito di condannare per truffa – quindi per artefici o raggiri diretti ad ottenere un’indebita utilità – e per altri reati le responsabili di questi comportamenti, che probabilmente sarebbe stato molto più difficile condannare per un’imputazione come quella che si intende introdurre con il disegno di legge n. 569, come dimostra un grave fenomeno di cronaca verificatosi in Spagna, assai simile nella condotta al caso di Mamma Ebe ma di dimensioni ben più ampie, che si trascina nelle corti di quel Paese da ben 12 anni senza aver trovato una sua conclusione.

 

La dottoressa DI MARZIO fa presente come le neuroscienze abbiano da tempo tentare di identificare nel sistema neurocerebrale una specifica area “responsabile” dell’elaborazione del sentimento religioso, senza però riuscirci, data la complessità del fenomeno religioso stesso, che coinvolge l’intera personalità e i suoi rapporti con lo specifico quadro storico e culturale in cui esso si manifesta.

 

Il professor CALZOLARI interviene ricordando come la natura fortemente culturale e soggettiva della nozione di “lavaggio del cervello” e manipolazione mentale descritta dal professor Introvigne, abbia trovato di recente una singolare riprova nel dibattito in corso all’Università islamica egiziana di Al Azhar in relazione allo scandalo suscitato da alcuni musulmani che si erano convertiti al cristianesimo, vicenda che seguiva quella di alcune donne che avevano musulmane che avevano chiesto di entrare in un convento copto. Probabilmente anche per mitigare la pena prevista per gli apostati, alcuni studiosi di diritto islamico avevano sostenuto che era impossibile che un musulmano, che in quanto tale possiede la verità e la conoscenza della legge, possa cambiare religione se non per effetto di una manipolazione mentale e si sono pertanto rivolti al verdetto della psichiatria per chiedere con quali strumenti essa potesse essere stata realizzata.

 

Il presidente CENTARO, nel ringraziare gli auditi per la completezza e il livello di approfondimento degli interventi, dichiara conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta, comunicando altresì che tutti i contributi scritti forniti dagli auditi saranno disponibili per la pubblica consultazione.

 

La seduta termina alle ore 15,50.

 

 

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Mercoledì 28 settembre alle ore 14,30 in Commissione Giustizia proseguirà l’indagine conoscitiva sul fenomeno della manipolazione mentale dei soggetti deboli, con particolare riferimento al fenomeno delle cosiddette “sette” (riferita al ddl n. 569), con l’audizione di espert

Senza fondamento anche la denuncia del fondatore di Arkeon (Atto quinto)

Nell’aprile 2006 Vito Carlo Moccia, dopo aver presentato un atto di citazione e una richiesta urgente di chiusura del sito del CeSAP, compila una identica denuncia a quella dei suoi allievi e maestri.

Segue la richiesta di archiviazione del PM Dr. Francesco Bretone

 

 

 

 

L’Avvocato di Vito Carlo Moccia deposita la sua memoria di opposizione alla richiesta di archiviazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Giovanni Abbattista risponde in questo modo, rigettando l’opposizione di Moccia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fa presente che allo stato attuale il signor Vito Carlo Moccia è imputato, presso il Tribunale di Bari, per vari reati tra cui quello di CALUNNIA.

Convegno Nichelino (To)

 

 

 

Alcune immagini del Convegno